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Verifiche elettriche (controlli impianti elettrici e messa a terra) ex DPR 462/2001

DPR 462/2001 - Legislazione impianti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DPR 462/2001

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

22 Ottobre 2001, n° 462

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;
Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

 

EMANA

 

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.
  2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Capo II

Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2
Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

  1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
  2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
  3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3
Verifiche a campione

  1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
  2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
    a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
    b) tipo di impianto soggetto a verifica;
    c) dimensione dell'impianto.
  3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

  1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
  2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
  3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
  4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5
Messa in esercizio e omologazione

  1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.
  2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
  3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
  4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
  5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.
  6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

  1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
  2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
  3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
  4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7
Verifiche straordinarie

  1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
  2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
    a) esito negativo della verifica periodica;
    b) modifica sostanziale dell'impianto;
    c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8
Variazioni relative agli impianti

  1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9
Abrogazioni

  1. Sono abrogati:
    a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
    b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
  2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
  3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 10
Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini,
Ministro per la funzione pubblica

Marzano,
Ministro delle attività produttive

Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Sirchia,
Ministro della salute

Visto, Il Guardasigilli:
Castelli

Registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2001

Ministeri istituzionali,
registro n. 14, foglio n. 170.

Verifiche elettriche (DPR 462/2001)

INQAS S.r.l. ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione per verifiche di legge (DPR 462/2001) su impianti elettrici in luoghi a rischio di esplosione, impianti elettrici di messa a terra e impianti di protezione contro i fulmini; le verifiche effettuabili possono essere periodiche e/o straordinarie.

Perché INQAS S.r.l. per le verifiche di legge (DPR 462/2001) degli impianti elettrici ?

Le verifiche consistono in una scrupolosa serie di esami a vista e misure strumentali degli ispettori, per verificare che l'impianto in esame sia conforme alle normative applicabili per tutti gli aspetti di sicurezza nei confronti delle persone; esse sono effettuate da ispettori qualificati da INQAS sulla base della preparazione e della professionalità, appositamente addestrati e sottoposti a periodici programmi di aggiornamento.

Tutte le verifiche elettriche sono sempre eseguite sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico di INQAS che controlla e controfirma tutti i verbali di ispezione. INQAS dispone di un parco strumenti di prim'ordine, con il quale può eseguire senza alcuna esclusione tutti i tipi di misure previste dalle norme per la verifica degli impianti; gli strumenti sono sottoposti ad un rigoroso programma di taratura periodica presso centri accreditati (centri SIT).

Oltre alla strumentazione, INQAS dispone di altre apparecchiature che servono per effettuare i controlli nel modo più agevole e professionale possibile (es. walkie-talkie, lampade portatili alogene) e in condizioni di sicurezza (es. esplosimetro per misure in luoghi a rischio di esplosione).

Anche se le aziende sottopongono già gli impianti a verifiche da parte del proprio esperto (installatore, manutentore, ecc.), questo non è sufficiente perché le verifiche di questo tipo rientrano nell'ambito della "manutenzione", elemento di primaria importanza previsto dalla legge, e comunque indispensabile per evidenziare eventuali carenze, ma non possono in alcun modo sostituire le verifiche di legge (DPR 462/2001) periodicamente fatte da organismi autorizzati come INQAS o da parte delle ASL o ARPA .

Pur non agendo INQAS in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, a termini di legge la sua verifica ha la stessa validità ed efficacia della verifica ASL.

Requisito indispensabile per ottenere l'abilitazione alle verifiche di legge (DPR 462/2001) da parte del Ministero è quello di essere Organismo di ispezione di tipo A secondo la norma UNI CEI EN 17020 (ex 45004), è l'assenza di conflitti di interesse nell'effettuazione dell'attività ispettiva. In sostanza, perciò INQAS e tutti i suoi ispettori non possono nel modo più assoluto effettuare attività di consulenza e di progettazione sugli impianti oggetto dell'ispezione, altrimenti verrebbe meno l'indipendenza di giudizio che è elemento essenziale per l'effettuazione delle verifiche, pena il ritiro dell'abilitazione da parte del Ministero e il pagamento delle spese di istruttoria.

INQAS effettua soltanto la verifica, e qualunque informazione o suggerimento richiesto potrà essere fornito dai nostri ispettori solo a titolo gratuito, in virtù dello spirito collaborativo che contraddistingue la stile di lavoro di INQAS.

Per garantire la clientela da danni derivanti dall'attività di verifica accidentalmente prodotti a persone o cose, INQAS ha stipulato una specifica polizza con primaria compagnia assicuratrice per la copertura della responsabilità civile, con massimale di 1,55 milioni di euro.

Esistono un certo numero di soggetti abilitati per l'esecuzione verifiche di legge (DPR 462/2001) e la scelta tra queste è libera, ma è importante che questa avvenga sulla base del livello di qualità del servizio (accuratezza, competenza, tempi e flessibilità), oltre che della convenienza economica: INQAS appunto!

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Nota: INQAS S.r.l., conformemente al proprio Codice Etico, non effettua attività di consulenza o progettazione nei settori per i quali compie verifiche.